Sez. L, Sentenza n. 2755 del 18/04/1986 (Rv. 445801 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - LAVORATORE PENSIONATO - TRATTENUTA AD OPERA DEL DATORE DI LAVORO SULLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA - CALCOLO ERRONEO DELLA TRATTENUTA - RIPETIZIONE DI INDEBITO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'INPS.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - LAVORATORE PENSIONATO - TRATTENUTA AD OPERA DEL DATORE DI LAVORO SULLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA - CALCOLO ERRONEO DELLA TRATTENUTA - RIPETIZIONE DI INDEBITO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'INPS.*
L'INPS quale beneficiario a norma dell'art. 21 d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 della trattenuta che il datore di lavoro deve operare sulla retribuzione del dipendente - pensionato in misura pari al 50% della quota di pensione (erogata dall'istituto) eccedente i trattamenti minimi, è tenuto al controllo della conformità a legge della detta trattenuta, con la conseguenza che è legittimato passivo in relazione all'Azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 cod. civ. che il dipendente eserciti in giudizio lamentando che la trattenuta suddetta sia stata calcolata erroneamente in eccesso, senza che possa rilevare che l'errore di calcolo per cui è stata trattenuta sulla retribuzione una somma maggiore di quella dovuta sia stato commesso dal datore di lavoro.*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 21 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)