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Sez. L, Sentenza n. 11464 del 01/09/2000 (Rv. 539916 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Esercizio dell'opzione in favore dell'indennità sostitutiva della reintegrazione - Ripresa del servizio da parte del lavoratore a seguito di invito del datore di lavoro - Diritto di opzione - Permanenza fino alla scadenza del termine suo proprio.
Stato
decisa il 2000-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539916-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

A norma dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, nel testo introdotto dall'art. 1 legge n. 108 del 1990, l'inutile decorso di trenta giorni dall'invito, da parte del datore di lavoro, a riprendere servizio determina l'estinzione del rapporto, e quindi la preclusione all'esercizio dell'opzione in ordine all'indennità sostitutiva; ne consegue che la ripresa del servizio da parte del lavoratore a seguito del predetto invito può avvenire anche al solo fine di impedire tale effetto preclusivo, nell'ipotesi in cui sia ancora in corso il termine per l'opzione relativa all'indennità sostitutiva (trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza), termine rispetto al quale l'invito datoriale non può avere un effetto anticipatorio, con pregiudizio delle possibilità del lavoratore (ad esempio in ordine al reperimento di un altro lavoro), onde è da ritenere che il diritto di opzione fino alla scadenza del termine suo proprio permanga malgrado la ripresa del lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)