Sez. 2, Sentenza n. 3208 del 28/04/1988 (Rv. 458657 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONE DEL P.M. E DELLE PARTI - MANCANZA DELLA TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI DELLE PARTI - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONE DEL P.M. E DELLE PARTI - MANCANZA DELLA TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI DELLE PARTI - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La Mancanza della trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce, di per sè, motivo di nullità della sentenza, in quanto occorre, affinché un tale evento si verifichi, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di aver determinato o una mancata pronuncia in ordine alla domanda o alle eccezioni oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati. (Conf 7803/86, mass n 449752).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)