Sez. 3, Sentenza n. 6329 del 12/07/1996 (Rv. 498501 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI | Omissione - Nullità della sentenza - Condizioni - Limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI
L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza, importa nullità della sentenza soltanto quando le conclusioni effettivamente prese non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni siano state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)