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Sez. 3, Sentenza n. 2611 del 14/04/1986 (Rv. 445689 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - DEDUZIONI DI NUOVE PROVE - ACCERTAMENTO DELLA INDISPENSABILITÀ - COMPITO DEL GIUDICE DELL'APPELLO - ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ IN CONSIDERAZIONE SOLTANTO DELLA TARDIVITÀ DELLA DEDUZIONE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1986-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445689-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - DEDUZIONI DI NUOVE PROVE - ACCERTAMENTO DELLA INDISPENSABILITÀ - COMPITO DEL GIUDICE DELL'APPELLO - ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ IN CONSIDERAZIONE SOLTANTO DELLA TARDIVITÀ DELLA DEDUZIONE - INSUFFICIENZA.*

Nel nuovo rito del lavoro - applicabile anche alle controversie agrarie - a fronte di una restrizione del potere dispositivo delle parti, sono conferite al giudice dell'appello maggiori poteri istruttori sicché, in presenza di nuovo materiale probatorio offerto dalla parte interessata, detto giudice non può limitarsi ad invocare il divieto di nuove prove in appello e trarne conseguenze negative in ordine alla pronuncia di merito sulla constatata Mancanza di prova di talune dei fatti allegati, ma deve valutare se la nuova istruttoria sollecitata ai fini di colmare la lacuna probatoria presenti o meno il carattere dell'indispensabilità per la decisione della causa. Conseguentemente è insufficiente la motivazione in ordine alla mancata ammissione di nuove prove sulla base della sola considerazione della tardività della loro deduzione, prescindendo da ogni apprezzamento circa la loro indispensabilità. (V 860/85, mass n 439042).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)