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Sez. L, Sentenza n. 860 del 06/02/1985 (Rv. 439042 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - AMMISSIONE DI UFFICIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439042-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - AMMISSIONE DI UFFICIO - CONDIZIONI.*

Nel rito del lavoro, i mezzi di prova non indicati dalle parti all'atto della Costituzione nel giudizio di primo grado o richiesti solo all'udienza di discussione di cui all'art. 420 cod. proc. civ. possono - nonostante l'inattività (derivante, nella specie, dalla contumacia del convenuto) o la tardività dell'iniziativa delle parti medesime - essere ammessi d'ufficio dal giudice, restando peraltro tale ammissibilità subordinata, nel giudizio di primo grado, alla valutazione della Rilevanza di detti mezzi e, nel giudizio di secondo grado, alla valutazione non solo della Rilevanza ma anche dell'indispensabilità, ai fini della decisione, dei nuovi mezzi di prova. (V 5123/84, mass n 436912; (V 5902/82, mass n 423662).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)