Sez. 5 - , Sentenza n. 25685 del 04/09/2023 (Rv. 668894 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Soggetto non residente con stabile ed operativa organizzazione in Italia - Accesso al cd. rimborso agevolato ex art. 30, comma 3, lett. e, d.P.R. n. 633 del 1972 - Anche con riferimento ad operazioni compiute direttamente - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, il soggetto non residente con stabile ed operativa organizzazione in Italia non può accedere al rimborso cd. agevolato ex art. 30, comma 3, lett. e, d.P.R. n. 633 del 1972,
neppure con riferimento alle operazioni compiute direttamente, cioè senza il coinvolgimento della stabile organizzazione, atteso che, alla luce della giurisprudenza unionale, cui la disciplina italiana presta fedele attuazione, la posizione IVA di tale soggetto confluisce integralmente in quella della stabile organizzazione, con conseguente esercizio del diritto alla restituzione dell'imposta mediante il meccanismo della detrazione.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 3 lett. E CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 1 lett. D, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 3 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)