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Sez. 5 - , Sentenza n. 12237 del 18/05/2018 (Rv. 648368 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO | Società estera - Stabile organizzazione in Italia - Nozione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648368-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO

In tema di IVA, per la definizione di "stabile organizzazione" occorre tener conto del concetto di "centro di attività stabile", di cui all'art. 9, comma 1, della cd. sesta direttiva, n. 77/388/CEE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, per la quale è necessario che tale centro di attività presenti un grado sufficiente di stabilità ed una struttura idonea a rendere possibile lo svolgimento autonomo delle relative operazioni, mentre la stessa non sussiste ove un'istallazione fissa sia utilizzata al solo fine di effettuare, per conto dell'impresa, attività di carattere preparatorio o ausiliario, come, ad esempio, l'assunzione del personale o l'acquisto dei mezzi tecnici necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 9, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)