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Sez. L, Sentenza n. 18268 del 30/07/2013 (Rv. 627284 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Guardia giurata - Regime del rapporto di lavoro - Duplicità - Privatistico e pubblicistico - Conseguenze - Potere disciplinare del questore - Potere disciplinare del datore di lavoro - Persistenza - Configurabilità - Contenuto - Limiti.
Stato
decisa il 2013-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627284-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

La disciplina del rapporto di lavoro delle guardie dipendenti dagli istituti di vigilanza privati è sottoposta ad un duplice regime, di carattere privato per quanto riguarda la disciplina del rapporto di impiego e di carattere pubblicistico per quanto riguarda le prerogative di ordine pubblico alle stesse conferite. Ne consegue che i poteri disciplinari attribuiti al questore dall'art. 4 del r.d.l. 12 novembre 1936, n. 2144, nonostante la loro ampiezza, non escludono quelli propri del datore di lavoro, il quale, nel più ristretto ambito della regolazione privatistica del rapporto di lavoro, è legittimato ad irrogare le sanzioni disciplinari (compreso il licenziamento) conseguenti alle violazioni delle modalità di espletamento della prestazione fissate dai regolamenti interni, dai contratti collettivi e da quelli individuali.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 12/11/1936 num. 2144 art. 4, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)