Sez. L, Sentenza n. 5 del 02/01/1986 (Rv. 443650 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RAPPORTO DI LAVORO TRA UN ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATO E GUARDIE GIURATE - CARATTERE PRIVATISTICO - REVOCA O DECADENZA DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE - EFFETTI - SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA LICENZA PER MALATTIA DELLA GUARDIA GIURATA - ART. 2110 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RAPPORTO DI LAVORO TRA UN ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATO E GUARDIE GIURATE - CARATTERE PRIVATISTICO - REVOCA O DECADENZA DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE - EFFETTI - SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA LICENZA PER MALATTIA DELLA GUARDIA GIURATA - ART. 2110 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZA.*
Il rapporto di lavoro che si instaura tra un istituto di vigilanza, gestito da un soggetto privato, e le dipendenti guardie giurate - pur presentando profili di natura pubblicistica in quanto le mansioni di queste ultime implicano un tipico Esercizio privato di pubbliche funzioni, e perciò il loro Esercizio è condizionato alla licenza prefettizia e all'autorizzazione del porto d'armi da parte del questore - resta comunque regolato dalla disciplina legislativa privatistica e dalla normativa contrattuale collettiva. Consegue che, mentre ove si verifichi l'ipotesi di revoca o decadenza della abilitazione professionale ne deriva il legittimo licenziamento del predetto lavoratore, quando, invece, sia intervenuta la sospensione cautelare della licenza suddetta per lo stato di malattia della guardia giurata, trova applicazione l'art. 2110 cod. civ. di tal ché il datore di lavoro non può recedere dal rapporto, ma è tenuto a conservare al lavoratore il posto di lavoro per tutta la durata del comporto previsto dalla contrattazione collettiva, salva la facoltà di promuovere all'inizio e nel corso della malattia, i controlli sanitari a norma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300 ed eventualmente alla fine della stessa malattia, ove abbia dubbi sulla riacquistata idoneità fisico-psichica al lavoro, di disporre gli opportuni accertamenti. (V 3906/84, mass n 435854; (V 4849/83, mass n 429740; (V 6494/82, mass n 424120).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 133, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 134 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 138 CORTE COST., Regio Decr. Legge 26/09/1935 num. 1952 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 249, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 256, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 257, Contr. Coll. 29/12/1970 num. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)