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Sez. L, Sentenza n. 899 del 29/01/1994 (Rv. 485157 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere | Atto d'impugnazione - Carattere ricettizio - Configurabilità - Proposizione con domanda riconvenzionale - Ammissibilità - Deposito di detta domanda e notificazione della stessa nel termine ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Necessità - Deducibilità dell'impugnazione dall'esistenza della "res litigiosa" dipendente dalla domanda principale - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485157-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere

L'impugnazione del licenziamento costituisce un atto ricettizio che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della controparte. Pertanto, ove detta impugnazione sia proposta dal lavoratore (convenuto nel giudizio promosso dal datore di lavoro per l'accertamento della legittimità del licenziamento) con domanda riconvenzionale contenuta nella memoria difensiva, ai fini dell'osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966 non è sufficiente il deposito in cancelleria dell'atto, occorrendo altresì che prima della scadenza di detto termine l'atto stesso sia portato a conoscenza della controparte; la decadenza dall'impugnazione non è d'altro canto impedita dall'esistenza della "res litigiosa" dipendente dall'azione promossa dal datore di lavoro, dalla quale non può dedursi la volontà del dipendente di impugnare il licenziamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)