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Sez. U, Sentenza n. 3895 del 28/06/1982 (Rv. 421842 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER - INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - DISCIPLINA EX ART. 1455 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - DISPOSIZIONE DETTATE PER L'AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - ESTENSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421842-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER - INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - DISCIPLINA EX ART. 1455 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - DISPOSIZIONE DETTATE PER L'AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - ESTENSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di rapporti agrari, la risoluzione per inadempimento del contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto resta soggetta al disposto dell'art. 1455 cod. civ., circa il requisito dell'importanza dell'inadempimento medesimo, atteso che al suddetto contratto non sono estensibili, nemmeno dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971 n. 11, le speciali Disposizioni dettate per l'affitto a coltivatore diretto, sulla necessità di una "grave" inadempienza dell'affittuario al fine della cessazione della proroga legale e dello scioglimento del rapporto (art. 4 lett. A del d.l.l. 5 aprile 1945 n. 157). (V 637/78, mass n 389960).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4, Legge 11/02/1971 num. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)