Sez. 3, Sentenza n. 3911 del 03/07/1984 (Rv. 435862 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - INADEMPIENZA DELLO AFFITTUARIO - RILEVANZA - GRAVITÀ - DISCIPLINA APPLICABILE.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO - INADEMPIENZA DELLO AFFITTUARIO - RILEVANZA - GRAVITÀ - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Nell'affitto a conduttore non coltivatore diretto - in Mancanza di un'esplicita estensione a tale contratto del regime previsto dall'art. 4, lett. A), del d.l. lt. 5 aprile 1945 n. 157 - l'inadempienza dell'affittuario, per poter costituire causa di risoluzione del contratto, dev'essere valutata secondo l'ordinario parametro dell'art. 1455 cod. civ., restando peraltro escluso ogni interesse di detto conduttore a dolersi dell'erronea applicazione del canone (più favorevole al coltivatore) della legislazione vincolistica, che richiede una maggiore intensità di quell'inadempienza. (V 3895/82, mass n 421842; (V 2259/81, mass n 412994; (V 1744/81, mass n 412424; (V 712/81, mass n 411179).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)