Sez. 3, Sentenza n. 544 del 03/03/1971 (Rv. 350237 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - CRITERIO SUSSIDIARIO - APPLICAZIONE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - CRITERIO SUSSIDIARIO - APPLICAZIONE - CONDIZIONI.*
Al criterio sussidiario di ermeneutica suggerito dall'art 1362 cod civ, per la ricerca della comune volonta delle parti, si puo far ricorso soltanto per chiarire espressioni ambigue o, comunque, insufficienti a determinare tale volonta e non gia per attribuire ad una dichiarazione negoziale un significato diverso da quello fatto palese dalle parole usate, allorche queste siano chiare ed univoche. (Conf 1746'69, mass n 340007).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)