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Sez. 3, Sentenza n. 544 del 03/03/1971 (Rv. 350237 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - CRITERIO SUSSIDIARIO - APPLICAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350237-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - CRITERIO SUSSIDIARIO - APPLICAZIONE - CONDIZIONI.*

Al criterio sussidiario di ermeneutica suggerito dall'art 1362 cod civ, per la ricerca della comune volonta delle parti, si puo far ricorso soltanto per chiarire espressioni ambigue o, comunque, insufficienti a determinare tale volonta e non gia per attribuire ad una dichiarazione negoziale un significato diverso da quello fatto palese dalle parole usate, allorche queste siano chiare ed univoche. (Conf 1746'69, mass n 340007).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)