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Sez. 3 - , Sentenza n. 8532 del 06/05/2020 (Rv. 657813 - 02)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Trattamento sanitario - Responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto - Diritto al risarcimento del danno - Cumulo con l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 - Possibilità di compensare le somme versate a titolo d'indennizzo con quelle devolute a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") - Esistenza - Criteri - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657813-02

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla l. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento, consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)