Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8773 del 17/03/2022 (Rv. 664448 - 02)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Danni da emotrasfusioni - Risarcimento del danno parentale subito dai congiunti - Detrazione dell'indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 - Necessità - Fondamento. RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" - In genere.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio, dev'essere scomputato - in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" - dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale beneficio "iure proprio" e non "iure hereditario", e dunque anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge.
Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)