Sez. 5 - , Ordinanza n. 27952 del 14/10/2021 (Rv. 662454 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Costi di acquisto dei terreni adibiti a discarica o a cava - Deducibilità - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI
I costi di acquisto dei terreni adibiti a discarica o a cava non sono suscettibili di deduzione in relazione ai criteri legali della disciplina in tema di ammortamento di beni materiali, ma in relazione alla ripartizione delle spese relative a più esercizi di cui all'art. 108, comma 3, T.U.I.R. (applicabile "ratione temporis"), dovendo l'impresa indicare i criteri per la determinazione della quota di costo imputabile all'esercizio di riferimento: per i terreni adibiti a discarica, la quota di costo in relazione alle spese per la predisposizione del sito all'uso in questione nonché per il ripristino ambientale incidenti per l'anno di riferimento; per i terreni adibiti a cava la quota di costo del terreno in proporzione alla quantità di prodotto scavato nell'anno.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 com. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)