Sez. 5, Sentenza n. 8344 del 10/04/2006 (Rv. 588621 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Spese relative a più esercizi - Art. 74, terzo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Deduzione dal reddito d'impresa - Modalità - Applicabilità automatica dei criteri legali relativi agli ammortamenti - Esclusione - Indicazione di criteri specifici commisurati alla durata dell'utilità del bene - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI
In tema d'imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'art. 74, terzo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel prevedere la deducibilità delle spese relative a più esercizi, non reca, a differenza dell'art. 67, secondo comma, alcuna tipizzazione dei criteri di esposizione di tali componenti negativi del reddito. Pertanto, la ripartizione pluriennale dei costi in questione non può aver luogo semplicemente applicando i criteri legali stabiliti per gli ammortamenti, dovendo l'impresa indicare specifici criteri commisurati alla durata dell'utilità del bene, al fine di stabilire la quota di costo imputabile a ciascun esercizio.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)