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Sez. 2, Sentenza n. 723 del 31/03/1967 (Rv. 326767 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO DI UFFICIO DEI FATTI COSTITUTIVI O IMPEDITIVI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326767-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO DI UFFICIO DEI FATTI COSTITUTIVI O IMPEDITIVI - LIMITI.*

Il giudice e tenuto ad accertare, anche di ufficio e indipendentemente dall'attivita processuale della parte convenuta, il fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, i cui effetti si siano gia verificati fuori del processo, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata. (Cfr. 321391).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)