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Sez. 2, Sentenza n. 3966 del 09/06/1983 (Rv. 428904 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - IN GENERE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - OBBLIGATORIETÀ - EFFETTI DELLA SENTENZA - PORTATA DEL RELATIVO GIUDICATO - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1983-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428904-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - IN GENERE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - OBBLIGATORIETÀ - EFFETTI DELLA SENTENZA - PORTATA DEL RELATIVO GIUDICATO - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - ININFLUENZA.*

Le condizioni dell'Azione devono essere accertate dal giudice di ufficio, indipendentemente dal comportamento processuale del convenuto, che può solo influire, alleviandoli, sugli oneri probatori incombenti sull'attore, ove non contesti o riconosca espressamente la verità dei fatti allegati da quest'ultimo a fondamento della domanda, senza che da ciò, ed in particolare dalla contumacia del convenuto stesso, possa quindi derivare alcuna limitazione degli effetti della sentenza che sarà pronunciata a conclusione del giudizio, né alcuna incidenza sulla portata del relativo giudicato, desumibile, con riguardo al petitum ed alla causa petendi dell'esperita Azione, dalla decisione che viene adottata. (V 410/68, mass n 331412; (V 723/67, mass n 326767).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)