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Sez. 5, Sentenza n. 3882 del 12/02/2024 (Rv. 670362-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP | Redditi percepiti per l'esercizio di attività professionale - Nell'ambito di società di capitali - Da professionista socio o dipendente - Presupposto d'imposta - Esclusione - Elevato ammontare di compensi e spese - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670362-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP

In tema di IRAP, l'esercizio di attività professionale nell'ambito di un'organizzazione, costituita da una società di cui il professionista è socio o dipendente, non realizza il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, né può assumere rilevanza l'elevato ammontare dei compensi e delle spese ed il loro rapporto percentuale rispetto agli utili complessivi.

Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)