diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 586 del 08/01/2024 (Rv. 670169-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive - Presupposti - Esercizio di attività professionale nell'ambito di società di professionisti - Autonoma organizzazione - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670169-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'IRAP, l'esercizio di un'attività professionale (nella specie, di consulente aziendale) nell'ambito di una società, di cui il professionista è socio, non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione, integrato invece dalla società, poiché, ai fini impositivi, il soggetto passivo è colui che, dotato di potere di comando su beni e servizi economicamente valutabili, guida un'organizzazione idonea a generare un valore aggiuntivo - che il tributo intende colpire - rispetto a quello prodotto dal proprio lavoro personale.

Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)