Sez. 3, Sentenza n. 3912 del 03/07/1984 (Rv. 435864 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - DI CORTESIA O AMICHEVOLE - OBBLIGAZIONE DEL BENEFICIARIO NEI CONFRONTI DEL VETTORE PER INDENNIZZARLO NEL CASO DI PREGIUDIZI EVENTUALMENTE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - INIZIATIVA DEI DIPENDENTI DELL'IMPRENDITORE A CUI VANTAGGIO VENGA EFFETTUATO IL TRASPORTO - AMMISSIBILITÀ, AI SENSI DELL'ART. 2210 COD. CIV..*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - DI CORTESIA O AMICHEVOLE - OBBLIGAZIONE DEL BENEFICIARIO NEI CONFRONTI DEL VETTORE PER INDENNIZZARLO NEL CASO DI PREGIUDIZI EVENTUALMENTE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - INIZIATIVA DEI DIPENDENTI DELL'IMPRENDITORE A CUI VANTAGGIO VENGA EFFETTUATO IL TRASPORTO - AMMISSIBILITÀ, AI SENSI DELL'ART. 2210 COD. CIV..*
In ipotesi di trasporto di cortesia, come tale caratterizzato dalla Mancanza di qualsiasi vincolo negoziale per il soggetto che lo effettua, il relativo beneficiario può obbligarsi nei confronti di quest'ultimo, anteriormente o coevamente all'inizio della prestazione, ad indennizzarlo del pregiudizio patrimoniale, che possa eventualmente derivargli dall'esecuzione della medesima, con la conseguente configurazione di un contratto unilaterale diretto a realizzare, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, cod. civ., un interesse meritevole di tutela giuridica. Siffatta obbligazione (di natura condizionata) può configurarsi a carico dell'imprenditore, a cui vantaggio sia effettuato il trasporto (nella specie: traino di autocisterna bloccata dal maltempo), su iniziativa di suoi dipendenti ove aventi mansioni connesse con il trasporto stesso (nella specie: autisti dell'autocisterna), in quanto, a norma dell'art. 2210 cod. civ., i commessi dell'imprenditore, anche in difetto di un'espressa contemplatio domini o di un effettivo conferimento di poteri rappresentativi, possono compiere, nel nome e nell'interesse del titolare dell'impresa, gli Atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni loro affidate. (V 4796/77, mass n 388405 sulla seconda parte; (V 3772/75, mass n 377977).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)