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Sez. U, Sentenza n. 3338 del 15/10/1975 (Rv. 377468 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSA MUTUA MALATTIE - CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO DI IMPIEGO CON I LORO DIPENDENTI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377468-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSA MUTUA MALATTIE - CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO DI IMPIEGO CON I LORO DIPENDENTI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - LIMITI.*

Poiche le casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti sono enti pubblici non economici, rientra nella giurisdizione amministrativa ogni controversia relativa al rapporto d'impiego con esse, purche il rapporto sia instaurato per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente - quale il rapporto di impiego di un medico -, anche senza un atto formale di nomina, quando l'ente si sia di fatto avvalso delle prestazioni dell'impiegato o abbia dimostrato, per facta concludentia, di considerarlo alle proprie dipendenze, come nel caso in cui lo abbia sospeso temporaneamente dalla qualifica e dal servizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)