Sez. U, Sentenza n. 2071 del 29/03/1980 (Rv. 405724 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Le casse mutue provinciali di malattia, le quali perseguono interessi di ordine generale senza scopi di lucro e con organizzazione priva dei caratteri d'impresa, sono enti pubblici non economici. Ne consegue la natura pubblicistica del rapporto d'impiego dei dipendenti delle predette casse, e la devoluzione delle controversie ad esso inerenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 3338/75, mass n 377468; (V 1654/70, mass n 347588).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)