Sez. 3, Sentenza n. 968 del 20/04/1963 (Rv. 261366 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - NOZIONE E IPOTESI - DIFFERENZA DALL'APPALTO.*
VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - NOZIONE E IPOTESI - DIFFERENZA DALL'APPALTO.*
Si ha vendita di cosa futura, e non appalto, quando il negozio ha per oggetto una cosa non ancora costruita ma considerata solo per la sua appartenenza ad un genus periodicamente e professionalmente prodotto dal fornitorè oppure, se si tratti di cosa specifica, quando il fornitore abbia deciso di costruirla prima dell'ordinazione e indipendentemente da questa, ovvero l'altra parte dimostra di disinteressarsi del processo costruttivo e di volere soltanto l'acquisto della cosa allorche questa sara costruita. In tutti questi casi, infatti, l'elemento materia, proprio della vendita, prevale sull'elemento lavoro, caratteristico dell'appalto. (V 2545/62, 3178/60, 2358/60, 661/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1472
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)