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Sez. 3, Sentenza n. 968 del 20/04/1963 (Rv. 261366 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - NOZIONE E IPOTESI - DIFFERENZA DALL'APPALTO.*
Stato
decisa il 1963-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261366-01

VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - NOZIONE E IPOTESI - DIFFERENZA DALL'APPALTO.*

Si ha vendita di cosa futura, e non appalto, quando il negozio ha per oggetto una cosa non ancora costruita ma considerata solo per la sua appartenenza ad un genus periodicamente e professionalmente prodotto dal fornitorè oppure, se si tratti di cosa specifica, quando il fornitore abbia deciso di costruirla prima dell'ordinazione e indipendentemente da questa, ovvero l'altra parte dimostra di disinteressarsi del processo costruttivo e di volere soltanto l'acquisto della cosa allorche questa sara costruita. In tutti questi casi, infatti, l'elemento materia, proprio della vendita, prevale sull'elemento lavoro, caratteristico dell'appalto. (V 2545/62, 3178/60, 2358/60, 661/53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1472

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)