Sez. 1, Sentenza n. 8168 del 15/06/2000 (Rv. 537633 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Rispetto del principio del contraddittorio - Necessità - Portata e contenuto - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI
In sede di reclamo al tribunale fallimentare, proposto ai sensi dell'art. 26 legge fall., avverso i provvedimenti del giudice delegato, deve essere osservato il principio del contraddittorio, nel senso che il reclamo stesso ed il provvedimento che ordina la comparizione delle parti devono essere notificati a cura del reclamante o, in difetto, su ordine del tribunale, oltre che al curatore, a tutti soggetti che, con riferimento alla specifica materia che costituisce oggetto del giudizio, siano destinatari degli effetti della decisione. Tra tali soggetti sono compresi i creditori, i quali, in caso di accoglimento del reclamo, verrebbero posposti ai crediti del reclamante (nella specie, è stato ritenuto che i creditori erano individuabili dalla stessa prospettazione dell'INPS, il quale aveva fatto riferimento ai crediti assistiti da ipoteca automobilistica di cui aveva lamentato la anteposizione).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)