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Sez. 1, Sentenza n. 9580 del 01/10/1997 (Rv. 508423 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Provvedimenti del giudice delegato in tema di piano di riparto - Reclamo al tribunale - Principio del contraddittorio - Notifica al fallito e al comitato dei creditori - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508423-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI

In sede di reclamo al tribunale fallimentare, a norma dell'art. 26 legge fall., contro i provvedimenti resi dal giudice delegato, l'osservanza del principio del contraddittorio richiede che il reclamo e il provvedimento che ordina la comparizione delle parti per la decisione in camera di consiglio siano notificati al curatore fallimentare ed ai soggetti che, con riferimento alla specifica materia che costituisce oggetto del giudizio, siano destinatari degli effetti della decisione. Tra detti soggetti, con riguardo al reclamo proposto avverso il provvedimento del giudice delegato in tema di piano di riparto, non sono ricompresi il comitato dei creditori, il quale non ha nessun potere di gestione attiva o di rappresentanza del fallimento ma solo una funzione interna, consultiva e di controllo, e il fallito, tenuto conto in particolare che costui non dev'essere sentito nella predisposizione del progetto di ripartizione previsto dall'art. 110 legge fall..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)