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Sez. U, Sentenza n. 418 del 25/01/1989 (Rv. 461539 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE E UTILITÀ - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - IRREVERSIBILE ACQUISIZIONE DEL FONDO - INDENNITÀ PER IL PERIODO DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA - DETERMINAZIONE - INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA RICONOSCIUTA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA PERDITA DELLA PROPRIETÀ - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461539-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE E UTILITÀ - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - IRREVERSIBILE ACQUISIZIONE DEL FONDO - INDENNITÀ PER IL PERIODO DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA - DETERMINAZIONE - INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA RICONOSCIUTA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA PERDITA DELLA PROPRIETÀ - AMMISSIBILITÀ.*

L'indennità per il periodo di occupazione legittima del fondo privato, che venga poi irreversibilmente acquisito, senza l'adozione di decreto espropriativo, nella realizzazione dell'opera pubblica, può essere determinata, in via presuntiva, nella misura degli interessi legali sulla somma riconosciuta quale risarcimento del danno per la perdita del diritto dominicale (in relazione al valore venale del medesimo), in difetto di specifici elementi circa l'effettivo ammontare dei frutti non percepiti durante il periodo di detta occupazione. (V 1440/84, mass n 433541; (V 3016/83, mass n 427935).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)