Sez. 1, Sentenza n. 3016 del 02/05/1983 (Rv. 427935 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il criterio di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima (o del risarcimento del danno per occupazione illegittima) secondo gli interessi legali sull'indennità di espropriazione, costituisce un criterio equitativo e sussidiario, che presuppone l'impossibilità di pervenire in altro modo all'accertamento del danno effettivamente subito dal proprietario, per cui, quando tale accertamento sia possibile, ed in particolare, sia stato in concreto determinato il valore dei frutti pendenti al momento dell'occupazione del fondo, attribuendosi al proprietario il diritto al relativo equivalente pecuniario, corrispondente al reddito prodotto e non percepito, non possono, per quella stessa annualità, essergli attribuiti anche gli interessi sull'indennità di espropriazione, corrispondenti ad un reddito meramente presuntivo, ciò costituendo un'inammissibile duplicazione dell'indennizzo. (V 6913/82, mass n 424571; (V 3870/81, mass n 414519; (V 6550/80, mass n 410335; (V 1688/80, mass n 405299; (V 115/80, mass n 403494).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)