Sez. 3, Sentenza n. 966 del 18/04/1966 (Rv. 321925 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - PATTUIZIONE IMPLICITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - PATTUIZIONE IMPLICITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Se e vero che l'essenzialita del termine - oltre che da manifestazione espressa delle parti contraenti - puo desumersi anche, per implicito, dalla natura dell'oggetto o dallo scopo del contratto, e altresi vero che cio puo verificarsi solo quando l'inutile decorso del termine pattuito renderebbe inutile e non satisfattoria la prestazione di una delle parti, cioe quando la natura e l'oggetto del contratto richiedono, obiettivamente e necessariamente, che l'adempimento avvenga in un determinato tempo, al quale sia collegata l'utilita economica della prestazione tenuta presente dai contraenti. L'apprezzamento del giudice di merito sulla sussistenza o meno degli elementi idonei a dimostrare la essenzialita di un termine, non puo essere Sindacato in Sede di legittimita quando sia immune da errori di diritto o da vizi di logica.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)