Sez. 1, Ordinanza n. 1011 del 19/01/2026 (Rv. 677048-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione complementare - Modifiche apportate dal d.l. n. 20 del 2023, convertito in l. n. 50 del 2023 - Conseguenze - Rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali - Radicamento sufficiente del cittadino straniero - Effetti - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
La rivisitazione dell'istituto della protezione complementare, a opera del d.l. n. 20 del 2023, conv. in l. n. 50 del 2023, non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali; ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o privata, pur se il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione complementare, adottato dal Tribunale senza alcuna verifica del percorso di inserimento compiuto dall'interessato, in quanto asseritamente preclusa dalla qualità di soggiornante irregolare, c.d. non-settled migrant).
Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)