Sez. 1, Ordinanza n. 19672 del 16/07/2025 (Rv. 675236-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione complementare - Precedente penale - Automatismo ostativo - Esclusione - Pericolosità sociale del richiedente - Valutazione in concreto e all’attualità - Necessità - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione complementare, in ipotesi di condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al riconoscimento della predetta protezione e non ricorre una presunzione assoluta di pericolosità
sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto avverso la decisione del Tribunale che, pur dando atto di un percorso di integrazione sul territorio nazionale, dello svolgimento di un'attività lavorativa a tempo indeterminato e della titolarità di un contratto di locazione stipulato nel 2014, aveva ritenuto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno la presenza di un precedente penale a carico del ricorrente).
Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)