Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 26/08/2004 (Rv. 576255 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - AZIONE SOCIALE | Disciplina - Società a responsabilità limitata - Applicabilità - Previa deliberazione dell'assemblea - Accertamento giudiziale - Necessità - Legittimazione del legale rappresentante - Incidenza - Mancanza - Rilevabilità d'ufficio.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - AZIONE SOCIALE
L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità va deliberato, anche nelle società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2487 in relazione art. 2393, primo comma, cod. civ. - nel testo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 3 -, dall'assemblea dei soci: la mancanza di tale presupposto, incidente sulla legittimazione processuale del rappresentante della società, può anche essere rilevato d'ufficio dal giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498, Cod. Civ. art. 2393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)