Sez. 1, Sentenza n. 9849 del 11/11/1996 (Rv. 500474 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - AZIONE SOCIALE | Previa deliberazione dell'assemblea - Accertamento giudiziale - Necessità - Carattere preliminare - Funzione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - AZIONE SOCIALE
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta un'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, ex art. 2393 cod. civ., deve verificare, anche d'ufficio, la sussistenza della deliberazione assembleare che, a norma del primo comma della menzionata disposizione, tale azione approva. La verifica deve essere svolta in via preliminare, costituendo quella deliberazione un presupposto (ancorché suscettibile di successiva regolarizzazione "ex tunc") che attiene alla legittimazione di colui che ha agito nel processo, ossia alla stessa efficacia della costituzione in giudizio della società in nome e per conto della quale l'azione di responsabilità è stata esercitata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)