Sez. 1, Sentenza n. 9608 del 14/09/1991 (Rv. 473856 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali anteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Intrasferibilità dell'imposta | Soggetti passivi del tributo - Individuazione - Alienante a titolo oneroso e acquirente a titolo gratuito - Pattuizioni dirette a riversare il tributo su soggetti diversi dai predetti - Validità - Esclusione.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali anteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Intrasferibilità dell'imposta
In tema di imposta sull'incremento di valore degli immobili, alla stregua del combinato disposto degli artt. 4 e 27 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, che individua esclusivamente nell'alienante a titolo oneroso e nell'acquirente a titolo gratuito i soggetti passivi del tributo (art. 4), formulando una omnicomprensiva previsione di nullità per qualsiasi fatto diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta" (art. 27), deve escludersi la validità di qualsiasi pattuizione diretta a riversare l'onere del tributo in questione su soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 4 citato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)