Sez. 1, Sentenza n. 9878 del 19/09/1995 (Rv. 494069 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IN GENERE | Divisione - Beni per un valore complessivo eccedente quello ad un condividente spettante sulla massa comune - Assegnazione - Rimborso dell'I.N.V.I.M. corrisposto dall'altro condividente sull'eccedenza - Obbligo - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IN GENERE
Il condividente che, divenuto definitivo l'atto con il quale l'amministrazione finanziaria ha accertato che all'altro condividente sono stati assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, provvede al pagamento dell'I.N.V.I.M. che l'amministrazione stessa ha posto a suo carico sulla base della presunzione di cui all'art. 34 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 di esistenza, limitatamente a detta eccedenza, di un atto traslativo, non può pretendere di essere rimborsato dall'altro condividente della somma pagata, trasferendo così a questo l'onere dell'imposta. Gli artt. 4 e 27 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 individuano, infatti, esclusivamente nell'alienante a titolo oneroso e nell'acquirente a titolo gratuito i soggetti passivi dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, formulando una onnicomprensiva previsione di nullità per qualsiasi fatto diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta, e deve escludersi che un siffatto risultato, vietato da norma cogente, possa realizzarsi per via giudiziaria, ossia in forza della istanza, rivolta al giudice ordinario, di riesaminare i presupposti normativi e fattuali dell'imposizione tributaria di cui al d.P.R. n. 643/72.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 27, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)