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Sez. 2 - , Ordinanza n. 19553 del 24/07/2018 (Rv. 649995 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Nozione di "rifiuto" - Attività di sbancamento, movimentazione terra e riutilizzo di materiali inerti provenienti da costruzioni - art. 14 d.l. n. 138 del 2002 - Contrasto con la direttiva CEE n. 442 del 1975 - Riutilizzazione del materiale nello stesso ciclo produttivo - Rilevanza - Condizioni - Reimpiego nel medesimo luogo di produzione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649995-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Ai fini della configurazione delle violazioni amministrative in materia di rifiuti (nella specie "ex" 15 d.lgs. n. 22 del 1997), l'attività di sbancamento, movimentazione terra e riutilizzo di materiali inerti provenienti da costruzioni rientra tra quelle da cui origina la produzione di un rifiuto, alla luce del chiaro disposto degli artt. 6 e 7 del medesimo d.lgs. n. 22 del 1997, non essendo sufficiente l'astratta destinazione del materiale di risulta ad una successiva utilizzazione che, invece, deve avvenire in concreto e nello stesso ciclo produttivo e, dunque, nel medesimo luogo di produzione, né rileva, in senso contrario, l'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, convertito in legge n. 178 del 2002, che ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 11 novembre 2004, in causa C-457, Niselli, deve essere disapplicato, in quanto contrastante con l'art. 1, lett. a), della direttiva CEE n. 442 del 1975, recepito dal citato art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 22 del 1997, nella parte in cui sottrae dalla categoria dei rifiuti le sostanze che possono essere riutilizzate in un diverso ciclo produttivo e che, invece, secondo la direttiva medesima, devono considerarsi rifiuti fino alla loro effettiva riutilizzazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto qualificabili come rifiuti i residui delle lavorazioni, anche se sottoposti a trattamento di macinatura e vagliatura, in quanto tale trattamento era stato svolto da impresa non autorizzata e in un cantiere diverso da quello di provenienza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 15, Decreto Legge 08/08/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 15/07/1975 num. 442

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)