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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 31 marzo 1982, causa 75/81

Decisione
decisa il 1982-03-31
ECLI
ECLI:EU:C:1982:117

Epigrafe

Nel procedimento 75/81, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour de Cassation de Belgique, Sezione Seconda, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Joseph Henri Thomas Blesgen, albergatore, residente in Bevercé, imputato, e Stato belga, in persona del Ministro delle finanze, con uffici in Bruxelles, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, con riguardo alla normativa nazionale belga che vieta la detenzione e il consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore a 22o in tutti i luoghi aperti al pubblico e nelle abitazioni ad essi adiacenti, LA CORTE, composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait, O. Due, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici, avvocato generale: G. Reischl cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia della CEE si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
II tribunale penale di Verviers condannava il sig. Blesgen per trasgressione degli artt. 1, 2 e 14, della legge 29 agosto 1919 (legge Vandervelde) sul regime degli alcolici, per aver detenuto e spacciato, con l'aggravante della recidiva, nel locale di cui è titolare, in cui egli esercita la vendita di bevande da consumarsi sul posto, bevande alcoliche con gradazione superiore a 22o alla temperatura di 15o.
paragrafo 2
Contro la sentenza di conferma della Cour d'appel di Liegi, Sezione penale, 4 novembre 1980, il Blesgen proponeva ricorso per cassazione invocando gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.
paragrafo 3
Con sentenza 18 marzo 1981, la Cour de cassation ritenendo necessaria l'interpretazione delle disposizioni summenzionate da parte della Corte di giustizia, ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 4
«1. Se la nozione di “misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione”, cui fa riferimento l'art. 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, vada interpretata nel senso che rientrano nel divieto contemplato da tale norma: a) i provvedimenti di carattere legislativo che vietano il consumo, la vendita o l'offerta, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche (vale a dire di bevande la cui gradazione sia superiore a 22 gradi alla temperatura di 15 gradi centigradi) da consumarsi sul posto nei luoghi aperti al pubblico, vale a dire negli spacci di bevande, negli alberghi, nei ristoranti, nei locali di divertimento, nei magazzini, nei chioschi, sui, battelli, sui treni, sui tram, nelle stazioni, nelle officine o cantieri, nonché sulla pubblica via, anche qualora tale divieto si applichi indistintamente ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati e non abbia lo scopo di proteggere la produzione nazionale; b) provvedimenti legislativi che vietino ai rivenditori di bevande per il consumo sul posto di detenere quantitativi di bevande alcoliche (nell'accezione indicata in precedenza) tanto nelle parti del locale aperte al pubblico quanto nelle altre parti dello stesso, nonché nell'abitazione attigua, anche qualora tale divieto si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati e non abbia lo scopo di proteggere la produzione nazionale.» 2. (Questione proposta per il caso in cui la nozione di «misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione», contenuta nell'art. 30 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vada interpretata nel senso che rientrano nel divieto sancito da tale norma i provvedimenti descritti alle lettere a) e b) della questione 1): «Se la nozione di misure di effetto equivalente “giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone”, cui fa riferimento l'art. 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, vada interpretata nel senso che provvedimenti quali quelli descritti alle lettere a) e b) della questione 1) possano o debbano ritenersi giustificati dai motivi indicati sopra nel dispositivo della presente pronuncia.»
paragrafo 5
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 7 aprile 1981.
paragrafo 6
Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno presentato osservazioni scritte la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi agenti François Lamoureux e Peter Oliver, il 17 giugno 1981; il ricorrente nella causa principale sig. Blesgen, con l'aw. Jean Materne, del foro di Liegi, il 22 giugno 1981; il Governo del Regno del Belgio, rappresentato dal Ministro degli affari esteri, il 22 giugno 1981; il Governo francese il 6 luglio 1981 ed il Governo del Regno Unito, rappresentato dal proprio agente sig. W. H. Godwin, il 7 luglio 1981.
paragrafo 7
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato la Commissione a fornire per iscritto informazioni relative alle disposizioni legislative o amministrative che limitano la vendita di bevande alcoliche nei luoghi pubblici in vigore negli altri Stati membri. A tale invito è stato dato riscontro nel termine fissato.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia

punto 1
La Commissione delle Comunità europee, dopo aver ricordato i fatti che hanno dato origine alla causa principale, il tenore dell'ordinanza di rinvio, nonché le disposizioni della normativa belga in materia, presenta essenzialmente le seguenti osservazioni di ordine giuridico: Per quanto riguarda la prima questione sottoposta alla Corte, poiché si tratta del problema del divieto di vendita, va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia — in particolare la sentenza 26 giugno 1980 (Gilli, 778/79, Race. 1980, pag. 2071) e la sentenza 19 febbraio 1981 (Kelderman, 130/80, Race. 1981, pag. 527) — la nozione di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione di cui all'art. 30 del Trattato va intesa nel senso che rientra in detta disposizione il divieto, sancito da uno Stato membro, di importare o di mettere in commercio determinate categorie di prodotti, di origine nazionale o importati, quando si tratta di prodotti legalmente smerciati in un altro Stato membro. Il divieto di cui trattasi di vendere alcune bevande alcoliche in tutti i luoghi aperti al pubblico si avvicina alle misure che la Corte ha considerato, nelle sentenze suindicate, misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione. Benché ritenga che una normativa sulla vendita non costituisce ipso facto un ostacolo, sia pure solo potenziale, all'importazione, è di fatto incontestabile che una misura del genere ostacola direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitário. Da ciò deriva che il divieto di vendita di bevande alcoliche nei luoghi aperti al pubblico, sancito dall'art. 1, n. 1, della legge del 1919, configura una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 30, in quanto colpisce bevande alcoliche importate dagli altri Stati membri. Lo stesso vale per il divieto di offrire bevande alcoliche a titolo gratuito in luoghi aperti al pubblico. Il fatto che non si tratti di un'operazione commerciale è irrilevante, in quanto tale divieto ha quale effetto attuale o potenziale di impedire i negozi commerciali che si collocano a valle di tale offerta. Infine, il divieto di consumare bevande alcoliche in luoghi aperti al pubblico è atto ad intralciare le importazioni, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza. A questo proposito, la direttiva della Commissione 66/683 (GU 1966, pag. 3748) considera come misure d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 le disposizioni nazionali che vietano il consumo di un prodotto importato. La Commissione si attiene a questa interpretazione. Circa il secondo aspetto della prima questione il quale riguarda il divieto, fatto ai venditori di bevande da consumare sul posto, di detenere qualunque quantità di bevande alcoliche, ivi compreso nell'abitazione attigua al loro esercizio, tale misura, la quale altro non è che il complemento della precedente, costituisce anch'essa un ostacolo attuale o potenziale, diretto o indiretto, per le importazioni. Essa va quindi considerata come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa di cui all'art. 30 del Trattato. Per quanto riguarda la seconda questione, in via di principio una legge di portata così generale e assoluta come la normativa in esame ha per oggetto di tutelare la salute pubblica. Tuttavia, tenuto conto della disparità fra il contenuto della legge e la sua applicazione pratica, la questione va risolta alla luce in particolare dei dati forniti dallo Stato belga circa gli effetti della legge del 1919 sul consumo di alcool. In tal modo ci si attiene alla giurisprudenza della Corte, secondo cui «incombe all'autorità nazionale, che si richiama all'art. 36, provare che i propri provvedimenti rispondono a tali criteri» (sentenza 8 novembre 1979, causa 251/78, Denkavit, Race. 1979, pag. 3369). Concludendo, la Commissione propone di risolvere la prima questione sollevata dalla Cour de Cassation come segue: «I provvedimenti di carattere legislativo che, in primo luogo, vietano il consumo, la vendita o l'offerta, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche da consumarsi sul posto nei luoghi aperti al pubblico, e, in secondo luogo, vietano ai rivenditori di bevande per il consumo sul posto di detenere qualsiasi quantitativo di bevande alcoliche, costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE.» Per quanto riguarda la soluzione della seconda questione, i provvedimenti descritti nella prima questione possono essere giustificati da ragioni di tutela della salute pubblica qualora risulti che tali misure sono effettivamente idonee alla tutela della salute pubblica.
punto 2
L'imputato osserva che la normativa belga sul regime di distribuzione e di consumo dell'alcool è particolarmente restrittiva rispetto alle discipline in vigore negli altri paesi della Comunità. Solo il Belgio ha introdotto e mantenuto dal 1919 un regime che vieta totalmente il consumo degli alcolici nei luoghi aperti al pubblico e autorizza l'acquisto in commercio, per il consumo privato, di soli due litri alla volta di alcolici non conformi alle disposizioni della legge Vandervelde del 22 agosto 1919. Gli effetti dell'applicazione del suddetto regime al mercato interno sono stati la riduzione del consumo di alcolici, la quasi totale scomparsa dei distillatori e lo sviluppo di un'assai rilevante industria nazionale della birra. L'effetto delle misure restrittive sul commercio nell'ambito della Comunità può essere definito rilevante a causa della protezione dell'industria belga della birra, che è in buona parte al riparo dalla concorrenza degli alcolici stranieri nella ripartizione del mercato dell'alcool in generale. Vi è quindi incompatibilità della normativa belga con l'art. 30 del Trattato CEE, in quanto i divieti imposti dalla legge del 1919 sono atti ad incidere sulle importazioni di bevande alcoliche da altri Stati membri della Comunità, e costituiscono quindi una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative, conformemente all'insegnamento della Corte nella sentenza 5 febbraio 1981 (causa 53/80, Koininklijke Kaasfabriek Eyssen BV, punto 11 della motivazione). Tale incompatibilità della legge belga 29 agosto 1919 può essere evitata solo valendosi dell'art. 36 del Trattato CEE nella misura in cui, a norma di questo articolo, gli ostacoli per gli scambi intracomunitari possono essere giustificati, nella prospettiva delle questioni sottoposte alla Corte dalla Cour de cassation de Belgique, per motivi «di tutela della salute e della vita delle persone». Ora, tale giustificazione ai sensi dell'art. 36 del Trattato CEE non può legittimare la normativa nazionale de qua. La deroga all'art. 30 prevista dall'art. 36 del Trattato CEE è concessa solo per l'adozione di disposizioni nazionali dettate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone validi hie et nunc. Invece, la normativa belga di cui trattasi è dovuta soltanto a ragioni che hanno cessato di essere valide. A questo proposito, al momento in cui è stata adottata la legge belga del 1919 si trattava di far fronte ad una determinata situazione economica e sociale, oggi superata, lottando contro certi pericoli creati dall'alcool e di garantire in tal modo la tutela della salute e dell'«ordine delle famiglie», della donna e dei figli. I motivi che hanno dettato a quell'epoca l'adozione della legge sono diversi da quelli indicati nell'ordinanza di rinvio che si richiama essenzialmente alla lotta «contro l'alcolismo in generale» specialmente «contro i suoi effetti criminogeni aggravati dalla circolazione stradale». Ora, i pericoli generati dall'alcool sono oggi, statisticamente e sociologicamente identici in tutti i paesi ed in particolare nei paesi della Comunità, tanto sotto il profilo della fisiologia umana e della sicurezza pubblica in ragione dei rischi di incidenti stradali, quanto sotto quello degli effetti criminogeni generali. Di conseguenza, ciò che è universalmente valido per tutti gli altri paesi della Comunità non può fornire ragione ad un solo di'essi per giustificare, in forza dell'art. 36 del Trattato CEE, l'adozione o il mantenimento in vigore di disposizioni contrarie all'art. 30 del medesimo trattato. Né le particolarità relative al momento in cui è stata adottata in Belgio la normativa de qua, né il contesto sociale ed umano del Belgio attuale legittimano un regime nazionale delle bevande alcoliche così restrittivo rispetto alle discipline degli altri Stati membri. L'universalità delle condizioni reali relative al consumo di alcool nella Comunità rendono quindi unica ed inammissibile la disparità tra la legislazione nazionale belga e le normative degli altri paesi della Comunità. Inoltre e in via subordinata, il regime belga è contrario al «principio di proporzionalità» secondo cui, quando è possibile una scelta tra diverse forme di azione per affrontare un danno d'ordine sociale, che presenta carattere uniforme nella Comunità, va scelto il mezzo di lotta che intralcia meno gli scambi, quale il sistema delle licenze. Non potendo usufruire del regime eccezionale dell'art. 36, la normativa del Belgio sulle bevande alcoliche rientra quindi nel divieto di cui all'art. 30 del Trattato CEE.
punto 3
Il Governo belga, dopo aver ricordato gli antefatti della causa e la normativa belga, presenta le seguenti osservazioni: In merito alla prima questione proposta alla Corte, la legge 29 agosto 1919 non ha effetto restrittivo sul commercio intracomunitário, poiché non fa alcuna distinzione fra i prodotti importati e quelli nazionali e riguarda solo le bevande con gradazione superiore a 22o alla temperatura di 15o C consumate in luoghi pubblici. Il regime de quo, raffrontabile ai regimi adottati dagli altri Governi pernottare contro l'alcolismo, quale quello che consiste nello stabilire l'ora di chiusura degli spacci di bevande, è, in assenza di una normativa comune per il mercato dell'alcool, conforme all'interpretazione data dalla Corte all'art. 30. Nella sentenza 20 febbraio 1979 (Rewe-Zentral AG e/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, 120/78) la Corte ha affermato che gli ostacoli per la circolazione intracomunitária derivanti da disparità delle legislazioni nazionali relative al commercio dei prodotti di cui trattasi (alcool e bevande alcoliche) vanno accettati, qualora tali prescrizioni possano ammettersi come necessarie in vista di esigenze imperative attinenti, in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori. Il medesimo ragionamento è poi ribadito dalla Corte nella causa 788/79 (Gilli e Andres). Le osservazioni che valgono per il divieto di consumare bevande alcoliche in luoghi aperti al pubblico, di cui all'art. 1 della legge 29 agosto 1919, valgono a maggior ragione per il divieto di detenere bevande alcoliche nei locali cui hanno accesso i consumatori, nonché nelle altre parti dell'edificio e nell'abitazione ad esso attigua, di cui all'art. 2, della legge in questione. Quest'ultima disposizione è infatti necessaria per garantire l'efficacia dell'art. 1, ma non ostacola, di per sé, il commercio intracomunitário. Il Governo belga propone quindi di risolvere la prima questione sottoposta alla Corte nel senso che gli artt. 1 e 2 della legge belga 29 agosto 1919 non sono contrari al divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative di cui all'art. 30 del Trattato CEE. In merito alla seconda questione, le disposizioni per cui è causa rientrano comunque nell'art. 36 del Trattato CEE. Tali disposizioni sono dirette a risolvere imperative necessità sociali, cioè la lotta contro l'alcolismo, il mantenimento della moralità pubblica e della pubblica sicurezza, minacciate sia dagli incidenti della strada provocati da conducenti in istato di ubriachezza, sia dalla criminalità generata dall'alcolismo. La normativa de qua non solo permette allo Stato belga di far fronte al ben preciso problema dell'ubriachezza pubblica nel modo che ritiene più efficace, sull'esempio di altri Stati membri che hanno adottato provvedimenti analoghi, ma consente altresì di raggiungere gli obiettivi menzionati dall'art. 36 del Trattato CEE. Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, tenuto conto dello stadio attuale di integrazione europea, gli Stati membri sono autorizzati a mantenere o a introdurre misure che rispondono agli obiettivi indicati dall'art. 36 del Trattato. Si veda in particolare la sentenza 34/79 (Regina e/Henn e Darby) in cui viene statuito che «spetta in linea di principio a ciascun Stato membro determinare gli imperativi della moralità pubblica nell'ambito del proprio territorio, in base alla propria scala di valori e nella forma da esso scelta». Inoltre, le disposizioni de qua non costituiscono né un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri. L'assenza di discriminazione arbitraria risulta dal fatto che situazioni analoghe non sono trattate in modo diverso, in quanto le disposizioni per cui è causa riguardano il consumo come tale nei luoghi pubblici, senza distinzione in base alla natura dei prodotti, ai fabbricanti, ai venditori o agli importatori. Per quanto riguarda la pretesa restrizione dissimulata, la si potrebbe ammettere solo misconoscendo l'economica della legge, la sua ragione d'essere fondamentale, le circonstanze della sua adozione e i motivi che ne giustificano attualmente il mantenimento in vigore. A questo proposito, in una dichiarazione della Commissione, in risposta ad una interrogazione in data 27 febbraio 1978 dell'on. Cousté, si riconosce la legittimità, la necessità e la proporzionalità delle disposizioni in questione, tenuto conto degli scopi perseguiti dal Governo belga, nonché dell'assenza di discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti importati da altri Stati membri. Lo stesso si dica della Commissione europea dei Diritti dell'Uomo, la quale ha riconosciuto la legittimità dell'art. 2 della legge 29 agosto 1919 nel contesto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Il Governo belga conclude chiedendo che la seconda questione venga risolta nel modo seguente: «Gli artt. 1 e 2 della legge belga 29 agosto 1919 vanno considerati giustificati alla luce dell'art. 36 del Trattato CEE.»
punto 4
Il Governo francese osserva che l'incompatibilità delle disposizioni de quibis con l'art. 30 del Trattato CEE sarebbe certa se i divieti che esse sanciscono avessero lo scopo di proteggere taluni prodotti nazionali. La conclusione che si impone è tuttavia diversa se si considera che si tratta di divieti, applicati tanto ai prodotti nazionali quanto a quelli stranieri, giustificati dallo scopo di tutelare un interesse generale superiore atto a prevalere sulle esigenze del mercato unico o dai motivi indicati dall'art. 36, in particolare da quelli relativi alla tutela della salute delle persone. A questo proposito, la soluzione dei problemi dell'intossicazione volontaria o dalla farmacodipendenza consiste nel ridurre la disponibilità di un prodotto o nel modificare i comportamenti del pubblico al fine di ridurre la domanda, in conformità alle conclusioni dei lavori comunitario condotti dal 1977 di conserva con l'organizzazione mondiale della salute e col Consiglio internazionale per i problemi dell'alcolismo e delle tossicodipendenze. Questi lavori hanno posto in rilievo che, tra le altre forme di intervento degli Stati nel campo della prevenzione dell'alcolismo, vi sono i provvedimenti legislativi di vario genere, il cui contenuto rimane a discrezione di ciascun paese. Ad esempio, il Governo francese ha scelto, tra agli provvedimenti, la restrizione della disponibilità di bevande alcoliche, limitando il numero degli spacci di bevande. La normativa belga non costituisce quindi un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri e, tenuto conto delle circostanze di fatto esposte nell'ordinanza di rinvio, si tratta di provvedimenti diretti a soddisfare esigenze imperative e come tali ammesse a derogare gli obblighi che derivano dall'art. 30 del Trattato CEE. Si vedano in proposito la direttiva 22 dicembre 1969 n. 70/50/CEE e talune sentenze della Corte, in particolare la 120/78 («Cassis de Dijon») e la 788/79 («Procedimento penale a carico di H. Gilli e P. Andres»).
punto 5
Anche il Governo del Regno Unito si richiama alla sentenza 120/78 («Cassis de Dijon») in cui è stato statuito che, in mancanza di una normativa comune in materia di produzione e di commercio dell'alcool e delle bevande alcoliche, spetta agli Stati membri disciplinare la materia, purché vi siano motivi d'interesse generale, quale la protezione della salute pubblica, qualora la normativa nazionale costituisca un ostacolo per la circolazione nell'ambito della Comunità. La legge belga 29 agosto 1919 rientra nei divieti contemplati dall'art. 30 del Trattato CEE. II divieto de quo ha l'effetto di ridurre la vendita delle bevande alcoliche con gradazione superiore ai 22o e, d'altra parte, il Belgio è un importante produttore di birra, senza esserlo invece di acquavite. La legge belga favorisce quindi i prodotti fabbricati sul posto in grande quantità. Essa impedisce la concorrenza dei prodotti importati e incide quindi in modo sfavorevole sugli scambi nella Comunità. La normativa belga introduce una discriminazione nei confronti dei distillatori d'acquavite degli altri Stati membri i cui prodotti, di marche conosciute sul piano internazionale, non possono entrare nel mercato nazionale belga in quanto non hanno la possibilità di adeguarsi alle esigenze della normativa di questo paese, a differenza dei produttori locali che distillano in pratica acquavite con gradazione inferiore ai 22o per il mercato interno. Alla luce della giurisprudenzua recente della Corte, e in particolare della sentenza 113/80 (Commissione c/Irlanda), il permanere in vigore della legge belga può essere giustificato solo se è necessario in vista di esigenze imperative di tutela della salute pubblica. Orbene, siffatta giustificazione non sussiste nella fattispecie in quanto non è scientificamente provato che: il consumo di una determinata quantità di alcool sotto forma di alcolici di gradazione superiore a 22o implichi per la salute maggiori rischi del consumo della medesima quantità di alcool contenuta in prodotti con gradazione inferiore a 22o ; la possibilità di consumare in luoghi pubblici bevande alcoliche con gradazione superiore a 22o faciliti o incoraggi il consumo di una quantità totale di alcool più elevata che il consumo di bevande alcoliche con gradazione alcolica inferiore; il consumo in luoghi pubblici di bevande alcoliche con gradazione superiore a 22o sia più dannosa alla salute pubblica del consumo nei locali attualmente autorizzati dalla legge. Bisogna altresì domandarsi se la legge in esame non sia stata distolta dal suo fine ed usata in modo da creare discriminazioni nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri ovvero da proteggere indirettamente taluni prodotti. A questo proposito si veda la sentenza nella causa 34/79 (Regina e/Henn e Darby — punto 21 della motivazione).

SENTENZA › In fatto › III — Le informazioni fornite dalla Commissione

paragrafo 1
A richiesta della Corte, la Commissione ha fornito, nel termine assegnatole, le informazioni relative alle disposizioni legislative o amministrative degli altri Stati membri che limitano la vendita di bevande alcoliche nei luoghi pubblici.
paragrafo 2
Secondo queste informazioni, il regime legislativo dei vari Stati membri è in sostanza il seguente:
paragrafo 3
Nella Repubblica federale di Germania, per la vendita di bevande alcoliche occore una licenza. Questa, in via di principio, è riservata ai ristoranti o alle mescite fisse. Un'eccezione generale è prevista per la vendita di birra e di vino recipienti chiusi, quando la vendita avviene nel comune di residenza del venditore. Altre eccezioni sono possibili, in particolare per i mercati e le feste.
paragrafo 4
In Danimarca, la vendita di quelle che sono chiamate «bevande forti» (vino, alcolici di frutta e altre bevande alcoliche fermentate, che contengono più 2,5 % di alcool, bevande alcoliche distillate — che contengono etanolo —, birra che ha un tenore di alcool — etanolo — del 2,25 % o più e bevande cui sono state aggiunte le suddette bevande) avviene unicamente presso imprese che dispongono di una licenza della durata di otto anni, concessa dal comune. Una deroga è prevista per le mense che, previsa autorizzazione della polizia, possono servire birra e vino solo durante le ore dei pasti.
paragrafo 5
Le «bevande forti» non possono essere servite nei negozi, salvo se si tratta di negozi specializzati che, previa autorizzazione della polizia, possono offrire gratuitamente campioni nei loro negozi, nelle fiere o esposizioni. Una deroga generale, per offrire gratuitamente bevande forti, riguarda le esposizioni non aperte al pubblico. Infine è proibito servire «bevande forti» a persone minori di 18 anni o che siano sottoposte ad un trattamento di disintossicazione disposto dall'autorità pubblica o che si trovino in istato di ubriachezza.
paragrafo 6
In Francia il codice degli spacci di bevande divide gli spacci di bevande da consumare sul posto in quattro gruppi, a seconda della licenza di cui sono forniti. Tale distinzione corrisponde a quella stabilita per le bevande stesse, che sono suddivise in cinque gruppi dall'art. L 1 del suddetto codice il quale stabilisce:
paragrafo 7
«Ai fini della produzione, della vendita e del consumo, le bevande sono divise in cinque gruppi: 1. Bevande non alcoliche; ... Bevande alcoliche: 2. Bevande fermentate non distillate, cioè: il vino, la birra, il sidro di mele e di pere, l'idromele, cui sono uniti vini dolci naturali soggetti al regime fiscale dei vini, nonché le creme di cassis e i succhi di frutta o di verdura fermentati con gradazione alcolica da 1 a 3o; 3. Vini dolci naturali che non rientrano nel gruppo 2, vini liquorosi, aperitivi a base di vino e liquori di fragola, lampone, cassis o ciliege, con gradazione non superiore a 18o di alcool puro; 4. I rum, i tafias e gli alcool provenienti dalla distallazione del vino, del sidro di mele e di pere o di frutta, e che non tollerino alcuna aggiunta di essenza, nonché i liquori edulcorati con zucchero, glucosio o miele in ragione di almeno 400 g, al litro per i liquori all'anice e di almeno 200 g. al litro per gli altri liquori e che non contengono più di mezzo grammo d'essenza al litro; 5. Tutte le altre bevande alcoliche.»
paragrafo 8
La vendita delle bevande alcoliche di cui al gruppo 2 è autorizzata negli spacci di seconda categoria, la vendita di bevande del secondo e del terzo gruppo è autorizzata nelle rivendite di terza categoria (licenza ridotta), e la licenza completa consente la vendita di bevande del quarto e del quinto gruppo negli esercizi di quarta categoria.
paragrafo 9
Regimi speciali sono previsti per i ristoranti, le rivendite di bevande da asportarsi, gli esercizi temporanei, le mense, i circoli privati, le esposizioni.
paragrafo 10
L'apertura di mescita di bevande alcoliche è sottoposta a varie limitazioni in relazione, in particolare, alla popolazione del comune. Chiunque desideri aprire una mescita deve soddisfare l'obbligo legale della preventiva dichiarazione (documento di carattere amministrativo) ed esser titolare di una licenza (documento di carattere fiscale).
paragrafo 11
I prefetti possono stabilire le distanze minime delle mescite da determinati edifici (ospedali, scuole, caserme, edifici di culto, ecc.).
paragrafo 12
Disposizioni particolari vietano la vendita ai minorenni di bevande del terzo, del quarto e del quinto gruppo.
paragrafo 13
La vendita di talune bevande è proibita. Si tratta:
paragrafo 14
1. degli aperitivi a base di vino con una gradazione alcolica acquisita superiore a 18o; 2. degli alcolici all'anice con gradazione superiore a 45o, salvo restando l'art. 1, 1o e 2o comma, del decreto 24 ottobre 1922, emendato; 3. dei bitter, amari, «goudrons», genziane e di tutti i prodotti simili con tenore di zucchero inferiore a 200 g. il litro e con gradazione alcolica superiore a 30o.
paragrafo 15
A questo elenco va aggiunto il divieto di vendere assenzio e liquori analoghi.
paragrafo 16
Va notato che l'obbligo per i titolari di bar e di mescite di vendere bevande del terzo, quarto e quinto gruppo in confezioni inferiori a mezzo litro è stato soppresso con decreto 29 settembre 1964. Sussiste solo il divieto di vendere al dettaglio bevande alcoliche a credito.
paragrafo 17
Le autorità locali di polizia, il sindaco e il prefetto possono adottare tutti i provvedimenti diretti a mantenere e a salvaguardare l'ordine pubblico e, di conseguenza, a disciplinare nel comune o nella provincia la polizia dei cabarets, caffé e mescite.
paragrafo 18
Ad esempio, la giurisprudenza amministrativa riconosce al sindaco il diritto di fissare le ore d'apertura e di chiusura delle mescite. Il sindaco può legittimamente vietare la vendita di alcolici prima delle 11.00 del mattino nei locali pubblici e vietare l'accesso agli stessi ai minori di 16 o anche di 18 anni.
paragrafo 19
In Grecia la normativa in materia è molto liberale.
paragrafo 20
Il decreto presidenziale 19 febbraio/10 marzo 1979, n. 180, relativo all'esercizio dei locali di vendita di bevande alcoliche e dei locali di divertimento, stabilisce i seguenti requisti per la concessione della licenza:
paragrafo 21
casellario giudiziario vergine, età: più di 21 anni.
paragrafo 22
La vendita è inoltre proibita se può nuocere alla sicurezza pubblica, alla salute o se l'aspetto ambientale circostante può esserne danneggiato.
paragrafo 23
Il regio decreto 592/1963 stabilisce che tutto quanto riguarda l'esercizio dei pubblici locali nei giorni di elezioni (divieto di spaccio dall'alba fino al tramonto) è disciplinato con decreto del Ministro della sicurezza pubblica.
paragrafo 24
In Irlanda, la vendita di bevande alcoliche è disciplinata da un sistema di autorizzazione specifica (Intoxicating Liquor Acts).
paragrafo 25
Le «licences» sono in via di principio rilasciate dai «magistrates».
paragrafo 26
Una distinzione viene fatta tra le autorizzazioni di consumo sul posto e le autorizzazioni di vendita di bevande da asportare («on licences» e «off licences»).
paragrafo 27
Un regime particolare è previsto per la vendita del vino.
paragrafo 28
Una specifica domanda di autorizzazione va presentata per la vendita di bevande alcoliche in occasione di talune manifestazioni (ad esempio feste, club sportivi).
paragrafo 29
Gli orari d'apertura delle mescite sono altresì regolamentati. I bar devono essere chiusi al pubblico in certe ore. Deroghe possono essere concesse in particolare ai ristoranti.
paragrafo 30
In Italia, per la vendita al pubblico di qualsiasi bevanda, alcolica o no, occorre una licenza dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza.
paragrafo 31
La vendita ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione è proibita.
paragrafo 32
Per la vendita nelle mescite, nei ristoranti, ecc. di bevande alcoliche con gradazione superiore a 21 % occore un'apposita autorizzazione del prefetto.
paragrafo 33
Il rilascio delle suddette licenze d'autorizzazione è subordinato al possesso di determinati requisiti sanitari e morali.
paragrafo 34
In ogni comune il numero dei punti di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione non può superare il rapporto di 1 per 400 abitanti. Per le bevande con gradazione alcolica superiore al 4 Vi % il suddetto rapporto è di 1 a 1000. Tuttavia i produttori di vino che vendono i loro prodotti non rientrano in questo computo.
paragrafo 35
La vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore a 21o è (in teoria) vietata nei giorni festivi e in quelli di elezioni.
paragrafo 36
Le commissioni provinciali stabiliscono le distanze minime tra le mescite di bevande alcoliche (di qualsiasi gradazione) e gli ospedali i cantieri, le officine, le scuole, le caserme, le chiese e gli altri luoghi di culto.
paragrafo 37
Nel Lussemburgo, la normativa vigente comprende una serie di disposizioni di contenuto fiscale nonché disposizioni che stabiliscono i requisiti personali occorenti per essere autorizzati ad aprire una mescita.
paragrafo 38
La vendita saltuaria all'aria aperta di bevande alcoliche, in tende o baracche, in circostanze straordinarie o ricorrenti, è del pari regolamentata.
paragrafo 39
Gli orari di apertura (non prima delle 7.00 del mattino) e di chiusura (in linea di principio le 11.00) di questi esercizi sono stabiliti d'autorità.
paragrafo 40
La vendita di bevande a talune categorie di persone è vietata. Si tratta degli interdetti o sottoposti a libertà vigilata, dei minori di 18 anni, non accompagnati dalle persone sotto la cui autorità sono posti, fuorché in caso di viaggio, e delle persone in istato di ubriachezza.
paragrafo 41
Per quanto riguarda i minori degli anni 18 anni, è proibito offrire o servire loro liquori, acquavite o altre bevande di gradazione superiore a 18o, anche se sono in viaggio o accompagnati dalle persone sotto la cui autorità sono posti.
paragrafo 42
Nei Paesi Bassi, come nel Belgio, la normativa vigente dal 1o novembre 1967 non si occupa dell'offerta al pubblico a titolo gratuito di bevande alcoliche.
paragrafo 43
La normativa considera l'esercizio commerciale e non commerciale della vendita al pubblico di bevande alcoliche da consumare sul posto, nonché l'attività dei dettaglianti di bevande con gradazione alcolica superiore al 15 % ed eventualmente di altre bevande alcoliche.
paragrafo 44
Per il suddetto ersercizio commerciale o non commerciale, è necessaria una licenza comunale. Occorre una licenza per ciascun locale. Non è concessa licenza per svolgere le attività summenzionate altrove che in un locale.
paragrafo 45
Per ottenere la licenzaį la direzione e l'amministrazione dell'esercizio nonché i locali stessi devono possedere determinati requisiti.
paragrafo 46
Sebbene la legge non distingua i due tipi di licenza, esiste una distinzione tra bevande con bassa gradazione (meno del 15 %) e bevande fortemente alcoliche. Questa distinzione ha una certa importanza ai fini della delega del potere di licenza ai comuni. La legge stabilisce che «con regolamento comunale si può vietare, negli esercizi — o negli esercizi di un certo tipo stabilito dal regolamento — nel comune o nei quartieri indicati dal regolamento:
paragrafo 47
a) l'offerta, a titolo oneroso, di bevande alcoliche da consumare sul posto; b) l'offerta, a titolo oneroso, di bevande di gradazione superiore al 15% da consumare sul posto».
paragrafo 48
Il governo, nella relazione sulla legge in vigore, ha ritenuto auspicabile che i comuni possano vietare l'offerta di bevande ad alta gradazione in determinati locali, ad esempio le case dei giovani o i club sportivi. Del pari, ha ritenuto che il consiglio comunale possa vietare l'offerta di dette bevande per un periodo determinato in un quartiere in cui vi è una festa popolare o una fiera.
paragrafo 49
L'interpretazione letterale delle norme vigenti consentirebbe al consiglio comunale di vietare l'offerta di qualsiasi bevanda alcolica in tutti i locali e nell'intero comune. Tuttavia un siffatto divieto non è menzionato nel commento della legge in vigore o nella pratica amministrativa. Sembra poco probabile che un divieto così generale possa venire adottato da un consiglio comunale. Infatti, prima di adottare un simile regolamento, si dovrebbero sentire il consiglio provinciale per la salute pubblica e la camera di commercio locale e, inoltre, un siffatto regolamento dovrebbe essere approvato dal collegio dei deputati della provincia.
paragrafo 50
Nel Regno Unito, per quanto riguarda l'Inghilterra e il Paese di Galles, per la vendita di bevande alcoliche occorre una licenza. Questa riguarda le bevande aleo-, liche, il vino, la birra e il sidro. Ne consegue che la normativa vale per tutte le bevande alcoliche, qualunque sia la loro gradazione.
paragrafo 51
La normativa fa una distinzione tra vendita all'ingrosso e vendita al minuto. E considerata vendita al minuto qualsiasi vendita a una persona in una sola volta di due galloni o di una cassa di bevande alcoliche o di vino, o di 4 Vi galloni e di due casse di birra o di sidro. È considerata vendita all'ingrosso qualunque vendita che superi i suddetti limiti.
paragrafo 52
Per la vendita all'ingrosso la licenza ha carattere fiscale. Questo sistema di licenza verrà abolito dal 1o luglio 1982 ai sensi del Finances Act 1981.
paragrafo 53
Le licenze prescritte per la vendita al minuto sono rilasciate dai giudici di pace. Esse sono di due tipi:
paragrafo 54
le «on-licences» che autorizzano la vendita di bevande alcoliche da consumare sia sul posto sia altrove; le «off-licences» che autorizzano soltanto la vendita delle bevande da asportare.
paragrafo 55
Inoltre, il detentore di una «on-licence» o di una «off-licence» può vendere bevande alcoliche solo nelle ore stabilite dalla normativa.
paragrafo 56
Oltre a questo, vi è una molteplicità di regimi particolari, ad esempio per i teatri, per i ristoranti, per i treni e per le navi.
paragrafo 57
Per quanto riguarda la Scozia e l'Irlanda settentrionale, la Commissione dichiara che la normativa in vigore è informata ai principi della legge inglese.
paragrafo 58
Circa la vendita all'ingrosso, la Scozia e l'Irlanda settentrionale seguono il medesimo regime dell'Inghilterra, regime che è descritto nella comunicazione del 29 ottobre. Circa la vendita al minuto, salvo eventuali modifiche intervenute recentemente, le principali differenze rispetto al regime inglese sono le seguenti:
paragrafo 59
In Scozia la vendita al dettaglio di bevande alcoliche («alcoolic liquor») è regolata dal Licensing (Scotland) Act 1976 che subordina la vendita alla concessione di una licenza. Mentre in Inghilterra tali licenze sono concesse dai giudici di pace, questo compito incombe in Scozia ai «Licensing boards» composti da consiglieri locali («district councillors»). Ai sensi della sezione 29, il «Licensing board» può concedere una licenza che autorizza solo la vendita del vino, del porto, della birra, del sidro di mele e di pere, escludendo le altre bevande alcoliche.
paragrafo 60
Nell'Irlanda settentrionale, la vendita al minuto di bevande alcoliche («intoxicating liquor») è regolata dal Licensing Act (Northern Ireland) 1971. Le licenze sono rilasciate dai tribunali («country courts»).

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale

paragrafo 1
All'udienza dell'8 dicembre 1981, il ricorrente nella causa pricipale, con l'aw. Jean Materne, del foro di Liegi; il Governo belga, rappresentato dall'aw. Van Rossem, del foro di Bruxelles, assistito dal sig. Thierry Terwagne, in qualità di perito; il Governo francese, rappresentato dal sig. Bernard Botte, attaché d'administration centrale presso il Ministère des relations extérieures, in qualità di agente; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Peter Oliver e François Lamoureux, in qualità di agenti, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 9 febbraio 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 18 marzo 1981, pervenuta alla Corte il 7 aprile 1981, la Cour de cassation de Belgique ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, al fine di valutare la compatibilità col diritto comunitario di alcune disposizioni della legge belga 29 agosto 1919 sul regime degli alcolici.
punto 2
Le suddette questioni sono sorte nell'ambito del procedimento penale promosso dalle autorità belghe contro un albergatore imputato di avere, in violazione degli artt. 1, 2 e 14 delle suddetta legge, detenuto e posto in vendita nel suo esercizio, in qualità di venditore al minuto di bevande da consumare sul posto, bevande alcoliche con gradazione superiore a 22o alla temperatura di 15o C.
punto 3
Tanto dinanzi alla Cour de cassation, quanto nelle osservazioni depositate dinanzi alla Corte di giustizia, l'imputato ha sostenuto che, anche se sono indistintamente applicati ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, gli artt. 1 e 2 della legge 29 agosto 1919 costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione di bevande alcoliche, contrarie all'art. 30 del Trattato CEE. Le suddette misure, inoltre, non potrebbero essere giustificate da alcuna delle ragioni indicate nell'art. 36 del Trattato, in particolare dalla protezione della salute e della vita delle persone, in quanto non hanno, a tale proposito, carattere di necessità certa ed attuale che possa essere riconosciuta come tale nell'intera Comunità.
punto 4
Ritenendo che la causa sollevi problemi d'interpretazione del diritto comunitario, la Cour de Cassation ha sottopósto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se la nozione di “misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione”, cui fa riferimento l'art. 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, vada interpretata nel senso che rientrano nel divieto contemplato da detta norma: a) i provvedimenti di carattere legislativo che vietano il consumo, la vendita o l'offerta, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche (vale a dire di bevande la cui gradazione sia superiore a 22o alla temperatura di 15o C) da consumarsi sul posto nei luoghi aperti al pubblico, vale a dire negli spacci di bevande, negli alberghi, nei ristoranti, nei locali di divertimento, nei magazzini, nei chioschi, sui battelli, sui treni, sui tram, nelle stazioni, nelle officine o cantieri, nonché sulla pubblica via, anche qualora tale divieto si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e ai prodotti importati e non abbia lo scopo di proteggere la produzione nazionale; b) provvedimenti legislativi che vietino ai rivenditori di bevande per il consumo sul posto di detenere quantitativi di bevande alcoliche (nell'accezione indicata in precedenza) tanto nelle parti del locale aperte al pubblico, quanto nelle altre parti dello stesso, nonché nell'abitazione attigua, anche qualora tale divieto si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati e non abbia lo scopo di proteggere la produzione nazionale.» 2. Per il caso di soluzione affermativa della prima questione, «se la nozione di misure d'effetto equivalente “giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone”, cui fa riferimento l'art. 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, vada interpretata nel senso che provvedimenti quali quelli descritti alle lettere a) e b) della questione 1 possano o debbano ritenersi giustificati dai motivi indicati sopra nel dispositivo della presente pronuncia.»

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione

punto 5
La prima questione è diretta ad appurare se la nozione di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, contenuta nell'art. 30 del Trattato CEE, riguardi del pari le misure che vietano il consumo a titolo oneroso o gratuito (lettera a) della questione 1) e la detenzione (lettera b) in tutti i locali accessibili al pubblico, nelle altre parti dell'edificio e nell'abitazione attigua, di bevande alcoliche con gradazione superiore a 22o, anche se il suddetto divieto è indistintamente applicato ai prodotti nazionali e a quelli importati e non ha lo scopo di proteggere la produzione nazionale.
punto 6
Secondo il Governo belga, la legge per cui è causa non rientrerebbe nel divieto dell'art. 30 del Trattato CEE in quanto non avrebbe effetto restrittivo per il commercio nell'ambito della Comunità in assenza di qualsiasi discriminazione tra prodotti importati e prodotti nazionali. Lo scopo della legge 29 agosto 1919 sarebbe di portata generale e rientrerebbe nell'ambito della lotta contro l'alcolismo. Il Governo belga assume che il divieto di detenere e di consumare sul posto talune bevande alcoliche in luoghi aperti al pubblico è diretta a combattere l'alcolismo e la sua espansione e, in particolare a proteggere i giovani contro i suoi effetti nocivi, tanto dal punto di vista individuale, quanto da quello sociale. Esso costituirebbe quindi una legittima scelta di politica sociale, conforme agli scopi d'interesse generale perseguiti dal Trattato. La mancanza di normativa comunitaria in materia giustificherebbe gli interventi nazionali necessari in vista di esigenze imperative, le quali comunque prevarrebbero sulle esigenze della libera circolazione delle merci.
punto 7
Ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE, sono vietate, nel commercio tra gli Stati membri, le restrizioni quantitative all'importazione nonché tutte le misure di effetto equivalente. Ne consegue che qualunque misura nazionale atta ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitário va considerata come misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative. Come ha posto in rilievo la Corte nella sentenza 10 luglio 1980 (152/78, Commissione ci Repubblica francese, Race. 1980, pag. 2299), la normativa nazionale relativa allo smercio di prodotti, anche se non riguarda direttamente il regime delle importazioni, può, in determinati casi, incidere sulla possibilità d'importare prodotti da Stati membri e ricadere sotto questo profilo sotto il divieto di cui all'art. 30 del Trattato.
punto 8
D'altra parte, ai sensi dell'art. 3 della direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, n. 70/50 (GU n. L 13 del 19 gennaio 1970, pag. 29) relativa alla soppressione delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtù del Trattato CEE, rientrano altresì nel divieto di cui all'art. 30 del Trattato le misure nazionali relative allo smercio dei prodotti, anche se applicate indistintamente alle merci nazionali e a quelle importate, i cui effetti restrittivi per la libera circolazione delle merci eccedano gli effetti propri di una normativa commerciale.
punto 9
Ciò non vale però per una disposizione di legge che riguarda solo la vendita per il consumo sul posto degli alcolici ad alta gradazione in tutti i locali aperti al pubblico e che non riguarda le altre forme di smercio delle medesime bevande. Va notato inoltre che le restrizioni imposte alla vendita delle bevande alcoliche in questione non hanno l'effetto di stabilire una distinzione in base alla natura o alla provenienza delle stesse. Siffatta misura legislativa non ha quindi, in realtà, alcun rapporto con l'importazione dei prodotti e, pertanto, non è atta ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri.
punto 10
Le medesime considerazioni valgono altresì per quanto riguarda il divieto di detenere le bevande in questione nei locali adiacenti all'esercizio aperto al pubblico. Tale disposizione, qualora sia accessoria rispetto al divieto di consumare sul posto, non può avere l'effetto di limitare l'importazione di prodotti originari di altri Stati membri.
punto 11
La prima questione va quindi risolta dichiarando che la nozione di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, di cui all'art. 30 del Trattato CEE, va interpretata nel senso che non rientra nel divieto posto dalla suddetta disposizione il provvedimento nazionale valido indistintamente per i prodotti nazionali e per quelli importati, che vieti il consumo, la vendita o l'offerta, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche di una certa gradazione da consumare sul posto, in tutti i luoghi aperti al pubblico, nonché la detenzione delle suddette bevande tanto nei locali cui sono ammessi i consumatori, quanto nelle altre parti dell'edificio e nell'abitazione ad esso attigua, qualora tale divieto sia accessorio a quello di consumare sul posto.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione

punto 12
Non occorre esaminare la seconda questione, che è stata sollevata solo per il caso di soluzione affermativa della prima.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 13
Le spese sopportate dal Governo del Regno del Belgio, dalla Repubblica francese e dal Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: La nozione di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione di cui all'art. 30 del Trattato CEE va interpretata nel senso che non rientra nel divieto posto dalla suddetta disposizione il provvedimento nazionale, valido indistintamente per i prodotti nazionali e per quelli importati, che vieti il consumo, la vendita o l'offerta, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche di una certa gradazione da consumare sul posto, in tutti i luoghi aperti al pubblico, nonché la detenzione delle suddette bevande tanto nei locali cui sono ammessi i consumatori, quanto nelle altre parti dell'edificio e nell'abitazione ad esso attigua, qualora tale divieto sia accessorio a quello di consumare sul posto.

Firme

Mertens de Wilmars Bosco Touffait Due Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Koopmans Everling Chloros Grévisse Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 31 marzo 1982. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente J. Mertens de Wilmars

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze