Sez. 3, Sentenza n. 3004 del 07/05/1980 (Rv. 406759 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - 'CAUSA PETENDÌ E 'PETITUM' - PROSPETTAZIONE DI UNA NUOVA 'CAUSA PETENDÌ - INAMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - 'CAUSA PETENDÌ E 'PETITUM' - PROSPETTAZIONE DI UNA NUOVA 'CAUSA PETENDÌ - INAMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*
La prospettazione, in Sede di appello, di una nuova causa petendi, in aggiunta a quella dedotta in primo grado, comporta un ampliamento della domanda, che e inammissibile ai sensi dello art 345, primo comma, cod proc civ; tale inammissibilita, ove non rilevata dal giudice di secondo grado, puo e deve essere rilevata d'ufficio dalla Corte di Cassazione. (nella specie, con l'opposizione all'esecuzione gli opponenti avevano dedotto la prescrizione dell'Azione cambiaria mentre in grado di appello avevano prospettato l'invalidita dei titoli cambiari azionati esecutivamente).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)