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Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016 Ud. (dep. 27/05/2016) Rv. 266802 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni sociali - Bancarotta fraudolenta da reato societario - Nuova disciplina introdotta dalla L. n. 69 del 2015 - Rilevanza del falso - Nozione.
Stato
decisa il 2016-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266802-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

Ai fini della configurazione del reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo riformulato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2421, Cod. Civ. art. 2422, Cod. Civ. art. 2426, Cod. Civ. art. 2426, Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 27/05/2015 num. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)