Sez. 2, Sentenza n. 3881 del 04/12/1968 (Rv. 337358 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE- MINIMI SALARIALI - UTILIZZABILITA DEI CONTRATTI POSTCORPORATIVI - VINCOLISTICITA PER LE PARTI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE- MINIMI SALARIALI - UTILIZZABILITA DEI CONTRATTI POSTCORPORATIVI - VINCOLISTICITA PER LE PARTI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
I contratti collettivi postcorporativi possono essere utilizzati come criterio orientativo per la Determinazione della giusta retribuzione a norma dell'art. 36 della Costituzione indipendentemente dalla loro diretta applicabilita per essere stati stipulati da associazioni cui aderiscono imprenditore e prestatore d'opera. Tuttavia, quando la adeguatezza della retribuzione sia posta in discussione non in senso assoluto, ma in funzione di una determinata qualifica operaia contemplata proprio dall'accordo sindacale che si intende utilizzare, e necessario stabilire se le parti fossero tenute all'osservanza dell'accordo medesimo. (V. N. 2351-67, mass. N. 329601).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)