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Sez. 2, Sentenza n. 2351 del 09/10/1967 (Rv. 329601 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - UTILIZZABILITA DEI CONTRATTI POSTCORPORATIVI NON VINCOLANTI LE PARTI - FACOLTA DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI MOTIVARE L'ADOZIONE DI CRITERI DIVERSI.*
Stato
decisa il 1967-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329601-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - UTILIZZABILITA DEI CONTRATTI POSTCORPORATIVI NON VINCOLANTI LE PARTI - FACOLTA DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DI MOTIVARE L'ADOZIONE DI CRITERI DIVERSI.*

I contratti collettivi postcorporativi, pur se non direttamente applicabili nei confronti dei soggetti non appartenenti alle associazioni sindacali stipulanti, possono tuttavia essere utilizzati come criterio di orientamento per la Determinazione della giusta retribuzione a norma dello art.36 della Costituzione e dell'art.2099 cod. civ. se e vero che la detta utilizzazione di norme contrattuali collettive postcorporative costituisce facolta e non Obbligo del giudice del merito, e altresi vero che questi, quando ritiene basarsi su criteri diversi, deve dare la ragione dell'apprezzamento che egli faccia della fattispecie, in relazione alla disciplina medesima. Conforme alla sentenza n.2382-66, massima n.324619.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)