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Sez. 2, Sentenza n. 3692 del 28/05/1983 (Rv. 428589 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - CONTRATTO SOLUTORIO DI UN PRELIMINARE DI VENDITA DI BENI IMMOBILI - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428589-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - CONTRATTO SOLUTORIO DI UN PRELIMINARE DI VENDITA DI BENI IMMOBILI - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il contratto solutorio di un preliminare di vendita di beni immobili non è soggetto alla Forma scritta, poiché non sussistono le ragioni di evitare l'elusione dell'Onere di Forma del definitivo mediante l'esperimento dell'Azione ex art. 2932 cod. civ. con riferimento ad un preliminare concluso oralmente, né sono applicabili le norme dell'art. 1350 n. 1 e 4 cod. civ., non trattandosi di contratto che determina il trasferimento al proprietario originario dei beni immobili o dei diritti immobiliari ceduti con il precedente contratto risolto, posto che il contratto preliminare (risolto) non ha effetti traslativi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)