Sez. 1, Sentenza n. 6212 del 09/12/1985 (Rv. 443340 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - PRESUPPOSTI - DIRITTO AL PAGAMENTO DEL PREMIO NEL TERMINE EX ART. 2952 COD. CIV. - PERSISTENZA.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - PRESUPPOSTI - DIRITTO AL PAGAMENTO DEL PREMIO NEL TERMINE EX ART. 2952 COD. CIV. - PERSISTENZA.*
L'assicuratore, il quale non agisca per la riscossione del premio relativo al periodo in corso nel termine di sei mesi dal giorno della scadenza, resta soggetto, a norma dell'art. 1901 cod. civ., alla risoluzione "ope legis" del contratto, ma non perde il diritto al pagamento del premio stesso, che può essere fatto valere nel termine di prescrizione all'uopo fissato (art. 2952 cod. civ.).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)