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Sez. 5, Sentenza n. 11737 del 27/05/2011 (Rv. 618228 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Presentazione della dichiarazione anche con un solo giorno di ritardo - Perdita delle detrazioni - Configurabilità - Modifica successiva del termine per la presentazione della dichiarazione - Incidenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618228-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, la presentazione della dichiarazione dei redditi anche con un solo giorno di ritardo rispetto al termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (applicabile "ratione temporis") comporta la perdita definitiva del diritto alla detrazione, senza che possa in alcun modo incidere, sulla già avvenuta estinzione del diritto, una nuova legge (nella specie, l'art. 2, comma 7, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542) che introduca un più lungo termine (in particolare di novanta giorni) per il deposito della dichiarazione medesima.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 CORTE COST., DPR 14/10/1999 num. 542

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)