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Sez. 3, Sentenza n. 3078 del 11/02/2010 (Rv. 611294 - 01)

DECADENZA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Termini perentori - Inutile decorso del tempo - Dipendenza da situazioni soggettive ed oggettive verificatasi "medio tempore" - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze - Violazione di modesta entità - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2010-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611294-01

DECADENZA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)

I termini di decadenza decorrono per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo, indipendentemente dalle situazioni soggettive ed oggettive verificatesi "medio tempore" e dalle quali sia dipeso l'inutile decorso del termine, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge, atteso che, mentre il fondamento della prescrizione consiste nella presunzione di abbandono di un diritto per inerzia del titolare, il fondamento della decadenza si coglie nell'esigenza obiettiva del compimento di particolari atti entro un termine perentorio stabilito dalla legge o dalla volontà dei privati. Ne deriva che detti termini non devono essere intesi in modo elastico e che la loro violazione rileva comunque, anche se è di modesta entità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)