Sez. L, Sentenza n. 2128 del 30/03/1984 (Rv. 434162 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO STRAORDINARIO - COMPUTO - CRITERI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO STRAORDINARIO - COMPUTO - CRITERI.*
Dalle Disposizioni che disciplinano lo speciale rapporto di lavoro dei dipendenti da aziende di pubblici servizi di trasporto non può ricavarsi una nozione di retribuzione diversa da quella generale; pertanto, nella retribuzione spettante a detti lavoratori per il lavoro ordinario debbono ricomprendersi, ai fini del computo della maggiorazione per il lavoro straordinario, non solo la paga costituita dal puro stipendio o salario, ossia la cosiddetta paga base, ma altresì tutte le ulteriori indennità o retribuzioni che rivestano carattere di continuità, quali le mensilità aggiuntive. (Conf 6615/82, mass n 424256; (Conf 5715/82, mass n 423451).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)