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Sez. L, Sentenza n. 5715 del 30/10/1982 (Rv. 423451 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI E AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE - NOZIONE - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423451-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI E AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE - NOZIONE - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Dalle Disposizioni che disciplinano lo speciale rapporto di lavoro dei dipendenti da aziende di pubblici servizi di trasporto non può ricavarsi una nozione di retribuzione diversa da quella generale, che, in Mancanza di norme particolari espressamente dettate, deve quindi porsi a base del calcolo per la remunerazione del lavoro straordinario espletato anche da detti dipendenti e comprendere ogni emolumento da essi ricevuto in modo continuativo come corrispettivo delle prestazioni effettuate, comprese necessariamente le mensilità aggiuntive ed esclusi soltanto quegli emolumenti con funzione integratrice della retribuzione e a carattere saltuario od occasionale. (V 5963/81, mass n 416740; (Conf 3050/81, mass n 413611; (Conf 5714/80, mass n 409554; (Conf 3814/77, mass n 387479).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)