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Sez. 1, Sentenza n. 3962 del 05/06/1997 Cc. (dep. 24/06/1997) Rv. 207954 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - TERMINE | È quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a)- cod. proc. pen.
Stato
decisa il 1997-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207954-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - TERMINE

Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame emessa ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. e avente per oggetto l'annullamento di misura cautelare disposta dal P.M. non è quello di dieci giorni previsto dalla disposizione dell'art. 311, comma primo, stesso codice, che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamata dal successivo art. 325, che fa riferimento solo ai commi terzo e quarto dell'art. 311, bensì quello di quindici giorni, previsto in via generale dall'art. 585, comma primo, lett. a) per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)